LE LEGGI VIGENTI IN ITALIA SULL'ARTIGIANATO

 

Dal 2000 entra in vigore in tutta l'Italia il nuovo decreto legge, il cosiddetto "Decreto Bersani", che và a sostituire il vecchio articolo 61 del D.M.375 dell'88

I nuovi estremi di legge utili per tutti noi artigiani sono:
Art.4 - comma 2 - lettera h - D.L. 114 del 31.03.1998
nelle auto/dichiarazioni va fatto riferimento alla nuova legge:

Comma 2. Il presente decreto non si applica:
h) "a chi venda o esponga per la vendita le opere d'arte nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informatica, realizzate anche mediante supporto informatico".


L’articolo 61 che la maggior parte di noi utilizzava per partecipare ai mercati dell’artigianato artistico, in realtà, mette in regola esclusivamente la parte amministrativa e stabilisce "il non obbligo di iscrizione al REC" (Registro Esercenti Commercio) per chi vende le proprie opere dell’ingegno e di carattere creativo", (quindi con l’art. 61 si è in regola per quanto riguarda un eventuale controllo dei vigili.)

Per chi svolge saltuariamente questa attività c’è la possibilità di emettere ricevute con il proprio codice fiscale e denunciare a fine anno tali entrate eccezionali sul proprio 740.

Per chi invece svolge una attività a tempo pieno occorre anche essere in regola dal punto di vista fiscale (controlli effettuati dalla guardia di finanza).

Se si svolge una attività ARTISTICA è possibile aprire una PARTITA IVA come libero professionista con il codice 9231 G (altre attività artistiche) . Tale attività può essere svolta in casa o in uno studio privato.

GUIDA PRATICA PER APRIRE UNA PARTITA IVA

 



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